fondo pensione

1 of 54 sanctions recorded for Italy.

Sanction date
26 Jul 2017
Country
Italy
Legal framework
EMIR
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
6767

Sanction text

Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.

Deliberazione n. 3614 del 26 luglio 2017 LA COMMISSIONE VISTO il Decreto lgs. n. 252/2005, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni”; VISTO, in particolare, l’art. 9 del suddetto Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis]; VISTO, in particolare, l’art. 11 del suddetto Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis]; VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, che punisce con sanzioni amministrative pecuniarie l’inosservanza delle suddette disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012; VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, laddove dispone che le sanzioni amministrative di cui sopra sono applicate dalla COVIP, per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate; VISTA la Circolare COVIP n. 5613 del 16 luglio 2015, recante “Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – Adempimenti connessi all’operatività in contratti derivati dei fondi pensione”; VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie; CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il … (di seguito: FONDO), iscritto al n. 1162 dell’Albo, sono state riscontrante violazioni del Regolamento (UE) n. 648/2012; VISTO l’atto di contestazione del 16 dicembre 2016 [omissis]; CONSIDERATO che con detto atto è stata contestata la violazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012; [omissis] ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; [omissis] CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di una delibera del relativo Consiglio di amministrazione [omissis], ha sottoscritto [omissis] i seguenti prodotti: [omissis]; RITENUTO che i PRODOTTI SOTTOSCRITTI, contrariamente a quanto asserito dagli interessati, siano da considerarsi strumenti finanziari derivati, come indicato nell’atto di contestazione; [omissis] RITENUTO, fermo restando l’inquadramento dei PRODOTTI SOTTOSCRITTI nell’ambito dei contratti derivati, che risulta del tutto certo ed inequivocabile il mancato ottemperamento da parte del FONDO agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis]; [omissis] RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle violazioni degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, da parte del FONDO; [omissis] CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 193-quater del Decreto lgs. n. 58 del 1998, nel testo che trovava applicazione al tempo della sottoscrizione dei PRODOTTI SOTTOSCRITTI, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al dieci per cento del fatturato, le controparti finanziarie che siano persone giuridiche, come è il FONDO, che non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo Regolamento e le relative disposizioni attuative; CONSIDERATO che alla violazione delle sopra indicate disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012 (e dei relativi Regolamenti di esecuzione) sono altresì applicabili le disposizioni della Legge n. 689 del 1981, fatta eccezione per l’art. 16 sul pagamento in misura ridotta; DELIBERA di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con l’atto del 16 dicembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui richiamato, a carico del soggetto di seguito indicato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi indicati, oltre alle spese di procedimento: – ….: euro 30.000,00 (trentamila/00), per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 30.000,00 (trentamila/00), per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012. La presente Deliberazione è notificata all’interessato e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web6. [omissis] Roma, 26 luglio 2017 Il Presidente Mario Padula

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