fondo pensione
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 21 Jun 2017
- Country
- Italy
- Legal framework
- EMIR
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 6764
Other sanctions against this entity (3)
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Deliberazione n. 3598 del 21 giugno 2017
LA COMMISSIONE
VISTO il Decreto lgs. n. 252/2005, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;
VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis];
VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;
VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;
VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];
VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];
VISTO, altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];
VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni”;
VISTO, in particolare, l’art. 9 del suddetto Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis];
VISTO, in particolare, l’art. 11 del suddetto Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis];
VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo dei fatti, che punisce con sanzioni amministrative pecuniarie l’inosservanza delle suddette disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012;
VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, laddove dispone che le sanzioni amministrative di cui sopra sono applicate dalla COVIP, per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari dalla stessa vigilate;
VISTO l’art. 195, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo dei fatti, e in particolare il comma 9, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili;
VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni irrogate dalla COVIP, sia ai sensi dell’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005, che dell’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998;
VISTA la Circolare COVIP n. 5613 del 16 luglio 2015, recante “Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – Adempimenti connessi all’operatività in contratti derivati dei fondi pensione”;
VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il Fondo Pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma (di seguito: Fondo), iscritto al n. 1162 dell’Albo, sono stati riscontrante violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui ai D.M. n. 166/2014 e n. 703/1996, oltre che del Regolamento (UE) n. 648/2012;
CONSIDERATO che il Fondo sulla base di una delibera del relativo Consiglio di amministrazione del [omissis], ha sottoscritto in data [omissis] i seguenti prodotti: [omissis];
CONSIDERATO che il Fondo, sulla base di un’altra delibera del relativo Consiglio di amministrazione del [omissis], ha sottoscritto in data [omissis] i seguenti prodotti: [omissis];
VISTI gli atti di contestazione dell’8 novembre 2016 [omissis];
CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e la violazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012;
RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al Fondo, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;
[omissis]
ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];
ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis];
[omissis]
RITENUTO che i Prodotti Sottoscritti, contrariamente a quanto asserito dagli interessati, siano da considerarsi strumenti finanziari derivati, come indicato nelle lettere di contestazione;
[omissis]
RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166 del 2014;
CONSIDERATO che anche alla luce della previgente normativa recata dal D.M. n. 703/1996 i fatti sopra riportati darebbero luogo ad illeciti amministrativi, in quanto: [omissis];
RITENUTO, per quanto concerne le argomentazioni addotte dagli interessati in merito alla violazione degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, fermo restando l’inquadramento dei Prodotti Sottoscritti nell’ambito dei contratti derivati, che risulta accertato il mancato ottemperamento da parte del Fondo agli adempimenti ivi previsti [omissis];
[omissis]
RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle violazioni degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati;
[omissis]
RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati [omissis];
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze;
VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP relativi all’inosservanza delle norme sopra richiamate e i criteri per la determinazione dell’entità delle relative sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni;
RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;
VISTO inoltre l’art. 193-quater, comma 1, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo delle violazioni accertate, il quale disponeva che sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 250.000 i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione delle controparti finanziarie i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del Regolamento (UE) n. 648/2012 e dalle relative disposizioni attuative;
VISTO l’art. 195, comma 9, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo delle violazioni accertate, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese;
CONSIDERATO che sempre in base all’art. 193-quater del Decreto lgs. n. 58 del 1998, nel testo che trovava applicazione al tempo delle violazioni accertate, alle violazioni delle sopra indicate disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012 sono applicabili i criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni di cui alla Legge n. 689/1981;
DELIBERA
di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con gli atti dell’8 novembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:
- componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […], componente del Consiglio di amministrazione del […]: […]; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
- […]
-
- ….: euro 185.600,00 (centottantacinquemilaseicento/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.
La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web.
[omissis]
Roma, 21 giugno 2017
Il Presidente
Mario Padula
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