UP & DOWN MARKETING LTD
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 23 Sept 2016
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 3924
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Delibera n. 19668
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Up & Down
Marketing Limited per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750
del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del
quale per «strumenti finanziari» si intendono «contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (‘future’) ‘swap’, accordi per scambi futuri di tassi di interesse o rendimenti, e altri
contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse, o rendimenti, o ad altri
strumenti derivati, indici finanziario misure finanziarie che possono essere regolati con consegna
fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti», e l’art. 18, comma 1,
secondo cui «l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di
investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RILEVATO che in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore,
Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), sulla base degli accertamenti
anche ispettivi svolti sul web, è emerso che la società Up & Down Marketing Limited – in assenza
delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del
pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha
proposto agli investitori italiani la possibilità, tramite la piattaforma di trading presente sul sito
www.onetwotrade.com redatto anche in lingua italiana, di investire in strumenti finanziari quali
opzioni binarie;
CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, con note del 15 ottobre
2014 e del 27 ottobre 2014, la DTC ha inoltrato alla predetta società due note di richiamo di
attenzione con cui sono state richieste alla medesima precisazioni sui servizi offerti via web e sulle
cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia
un’attività configurabile come un servizio di investimento;
RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della società;
VISTA la nota del 9 novembre 2015, notificata il 20 novembre 2015, con cui la DTC – ai sensi
dell’art. 195, commi 1 e 9, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha contestato ad Up & Down Marketing Limited,
nella sua qualità di soggetto obbligato in solido l’autore dell’illecito, la violazione dell’art. 18,
comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 in relazione ai fatti sopra rappresentati;
VISTE le note pervenute in data 1 dicembre 2015, con cui, in nome e per conto di Up & Down
Marketing Limited, sono state formulate alla DTC una istanza di accesso agli atti del fascicolo
istruttorio e all’Ufficio Sanzioni Amministrative una richiesta di proroga di trenta giorni del termine
per presentare le deduzioni difensive, nonché una richiesta di avere accesso agli ulteriori atti del
procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all’avvio del
medesimo;
VISTA la nota del 3 dicembre 2015, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato
l’accoglimento della richiesta di proroga;
VISTA la nota del 21 dicembre 2015, con cui la DTC ha comunicato al richiedente l’accoglimento
dell’istanza di accesso formulata ed ha quindi osteso gli atti richiesti;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate nell’interesse della società e pervenute con nota del
30 gennaio 2016;
VISTA la Relazione per la Commissione del 17 maggio 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso
di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla
quantificazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 17 maggio 2016 con cui è stata trasmessa alla società Up & Down Marketing
Limited (Malta) copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla
Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica
determinazione della sanzione;
VISTA la nota del 30 maggio 2016 con cui la società, in replica alle proposte ed alla determinazione
della sanzione contenute nella citata Relazione USA, ha presentato le proprie controdeduzioni scritte
nelle quali: (i) ribadisce le argomentazioni difensive, le richieste e le conclusioni contenute nella
memoria depositata il 30 gennaio 2016 (ii) fornisce informazioni sullo stato di avanzamento del
procedimento di autorizzazione concernete la stessa società Up & Down Marketing Limited in essere
presso la Malta Financial Services Authority avente ad oggetto la concessione di una apposita licenza
allo svolgimento di servizi di investimento;
CONSIDERATO che le difese svolte nelle predette controdeduzioni e gli ulteriori elementi
informativi ivi forniti non sono idonei ad elidere l’antigiuridicità della condotta ascritta alla società
come rappresentata nella Relazione da USA rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso
nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, nonché delle
difese di parte, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti
della società Up & Down Marketing Limited, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è
emerso che, nel periodo compreso tra il giorno 11 settembre 2014 e il 19 novembre 2014, la
medesima società ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta
autorizzazione;
VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 pro tempore vigente, il quale, per la violazione
dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed
un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche»;
TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:
- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla
norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che:
- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è
di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli
investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in
conformità al quadro normativo di riferimento;
- la violazione è stata posta in essere nel periodo 11 settembre 2014 – 19 novembre 2014;
- l’offerta dei servizi in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d’attenzione
del 15 ottobre 2014 e del 27 ottobre 2014;
- dagli atti risulta che un numero, ancorché circoscritto, di soggetti residenti in Italia abbia investito
somme di denaro in tale attività;
- successivamente alla violazione, la società ha posto in essere comportamenti volti a conformarsi
alla disciplina vigente;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all’autore dell’illecito
quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento,
che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti di Up & Down Marketing Limited, con sede legale a Cobalt House, Level 2, Notabile
Road, Mriehel-Birkirkara, Malta – quale responsabile in solido con l’autore della violazione, ai sensi
dell’art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998 – è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad euro 7.000,00, di cui è ingiunto alla medesima il pagamento.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità
descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati
nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio
di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata alla società e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D.Lgs. n.
58/1998, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
13 luglio 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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