Sanction 7968
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 9 Oct 2019
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 7968
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Delibera n. 20525
Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti della H.c & Itf Limited, per violazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Tuf");
VISTO, in particolare, l'art. 18, comma 1, del Tuf il quale stabilisce che "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
VISTO, altresì, l'art. 1, comma 5, del Tuf secondo il quale per "servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione".
VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 2, lett. d) del citato Tuf ai sensi del quale per "strumenti finanziari" si intendono "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…)«swap» (…) e altri contratti derivati";
CONSIDERATO che in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC») anche sul web è emerso che sul sito www.hcifund.com è stato offerto agli investitori italiani di negoziare forex e contract for difference mediante le piattaforme di trading on line accessibili dal sito e che dall'esame dei contenuti del sito risulta quanto segue:
- il sito www.hcifund.com è leggibile anche in lingua italiana;
- per accedere al servizio di negoziazione tramite le piattaforme offerte dal sito è necessaria la registrazione e l'apertura di un conto on-line su cui versare la relativa provvista;
- nella sezione "Servizi di gestione" viene rappresentato che la HCI Fund offre un "account gestito";
RILEVATO, inoltre, che risparmiatori italiani hanno segnalato alla DTC di essere stati contattati dalla H.c & Itf Limited per investire tramite le piattaforme di negoziazione offerte dal sito www.hcifund.com, di avere sottoscritto in data 17 novembre 2014 un contratto d'investimento con la H.c & Itf Limited e di avere ricevuto da quest'ultima istruzioni nel senso di versare le somme destinate all'attività d'investimento su un conto intestato alla medesima H.c & Itf Limited;
RILEVATO che i servizi e le attività d'investimento offerti dal sito www.hcifund.com risultano svolti quantomeno nel periodo dal 17 novembre 2014 (data dei contatti dalla società con risparmiatori italiani) al 14 aprile 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web) e risultano riconducibile alla citata H.c & Itf Limited;
VISTA la nota del 5 ottobre 2017 notificata il 29 novembre 2017, con cui la DTC, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato, tra gli altri, alla suddetta H.c & Itf Limited, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d. lgs. n. 58/1998, la violazione dell'art. 18, comma 1, dello stesso decreto;
RILEVATO che la parte non si è avvalsa di alcuno degli strumenti di difesa a propria disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 4 giugno 2018 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.l.gs. n. 58/98, contestata alla H.c & Itf Limited a titolo di responsabilità solidale con l'autore della violazione, per aver svolto tramite il sito www.hcifund.com un'attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione;
CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare:
- per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo decreto – nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti - prevede che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila";
- ai fini della formulazione delle proposte sanzionatorie si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché della sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;
- la violazione è stata posta in essere quantomeno dal 17 novembre 2014 (data dei contatti tenuti da operatori del sito con un risparmiatore italiano) al 14 aprile 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web);
- in atti risulta che soggetti residenti in Italia hanno investito in tale attività;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti della H.c & Itf Limited, a titolo di responsabilità solidale con l'autore della violazione, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000,00, della quale è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento della indicate sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.
17 luglio 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese
Related registers
- MiFID Register NCA-level enforcement actions
- EU Sanctions Commission restrictive measures
Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding