Sanction 4724
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 9 Jun 2017
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 4724
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Delibera n. 19801
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Redlane Enterprises Ltd per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, che definisce gli “strumenti finanziari” oggetto dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dallo stesso decreto, e l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;
RILEVATO che, in esito all’attività di vigilanza svolta sul web dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, è emerso che la società Redlane Enterprises Ltd – in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha proposto agli investitori italiani la possibilità di negoziare, tramite la piattaforma di trading presente sul sito www.highbroker.com, redatto anche in lingua italiana, strumenti finanziari quali varie tipologie di opzioni binarie;
CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, con note del 15 e del 26 giugno 2015, la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha inoltrato alla Redlane Enterprises Ltd due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla medesima precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di investimento;
RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della Redlane Enterprises Ltd;
RILEVATO che le successive verifiche hanno consentito di appurare che la società Redlane Enterprises Ltd, a cui è risultata riconducibile l’attività posta in essere tramite il sito www.highbroker.com, non era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di investimento: tale società, infatti, non risultava iscritta nella sezione dell’albo, tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 58/1998, delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale;
VISTA la nota del 4 aprile 2016, notificata il 9 maggio 2016, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha contestato, tra gli altri, alla Redlane Enterprises Ltd, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell’art. 18, comma 1, dello stesso Decreto in relazione ai fatti sopra rappresentati;
RILEVATO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione del 18 novembre 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l’addebito contestato alla società Redlane Enterprises Ltd e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della società Redlane Enterprises Ltd, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che dal 20 maggio 2015 al 10 luglio tramite il sito www.highbroker.com la stessa società ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione;
VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dell’illecito in esame, il quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali, che:
- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;
- la violazione è stata posta in essere quanto meno dal 20 maggio 2015 al 10 luglio 2015 tramite il sito www.highbroker.com;
- l’offerta dei servizi in Italia mediante il predetto sito non risulta essere stata interrotta a seguito dei richiami d’attenzione trasmessi in data 15 e 26 giugno 2015;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti della società Redlane Enterprises Ltd è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 10.000,00, della quale è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
6 dicembre 2016
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese
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