Sanction 4385

1 of 54 sanctions recorded for Italy.

Sanction date
8 Mar 2017
Country
Italy
Legal framework
MiFID
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
4385

Sanction text

Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.

Delibera n. 19693 Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. XXX, director di Ntd Invest Corp Ltd, per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per “strumenti finanziari” si intendono “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati..”, e l’art. 18, comma 1, secondo cui «l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»; RILEVATO che a seguito della ricezione della segnalazione inviata da un investitore sono stati effettuati accertamenti sul sito www.livetrader.eu in data 27 febbraio 2015 e 29 aprile 2015, in esito ai quali è emerso che la società Ntd Invest Corp Ltd, non iscritta nella sezione dell’Albo delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale, ha offerto agli investitori italiani servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari tramite la piattaforma di trading […omissis…], che consentiva la registrazione anche agli utenti residenti in Italia; CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ha inoltrato alla Ntd Invest Corp Ltd, in data 10 marzo 2015 e 27 marzo 2015, due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste precisazioni sui servizi offerti via web tramite la piattaforma di trading e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della Ntd Invest Corp Ltd; VISTA la nota del 29 marzo 2016, recapitata in data 22 aprile 2016, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato al sig. XXX, in qualità di director della società Ntd Invest Corp Ltd dal 27 febbraio 2015 al 20 marzo 2015, ai sensi dell’art. 195, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell’art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che con nota trasmessa il 22 aprile 2016, il sig. XXX ha presentato le proprie deduzioni difensive; VISTA la Relazione per la Commissione del 26 maggio 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l’addebito contestato al sig. XXX e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; VISTA la nota del 7 giugno 2016 con la quale è stata tramessa al sig. XXX copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 16 giugno 2016 dal sig. XXX in replica alla predetta Relazione USA; CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza e non sono idonee, pertanto, a configurare una diversa qualificazione giuridica delle condotte illecite accertate imputabili al sig. XXX; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie; RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del sig. XXX, in qualità di Director della Ntd Invest Corp Ltd, la violazione dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per aver svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: - la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; - la gravità soggettiva della condotta posta in essere; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; - la violazione è stata posta in essere quanto meno nel periodo tra il 27 febbraio 2015 e il 20 marzo 2015; - l’offerta di servizi di investimento in Italia mediante il sito non si è interrotta a seguito dei richiami d’attenzione trasmessi in data 10 marzo 2015 e 27 marzo 2015; - un investitore ha dichiarato che la Ntd Invest Corp Ltd all’epoca operava in Italia tramite il sito www.livetrader.eu e che lo stesso avrebbe subito perdite a seguito degli investimenti effettuati tramite detto dominio; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al sig. XXX quanto meno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti del sig. XXX, nella qualità di director della Ntd Invest Corp Ltd nel periodo oggetto di contestazione, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. 27 luglio 2016 IL PRESIDENTE XXX

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