Sanction 14881

1 of 54 sanctions recorded for Italy.

Sanction date
8 Apr 2026
Country
Italy
Legal framework
EMIR
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
14881

Sanction text

Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.

Delibera n. 23948 Impegni obbligatori assunti da Ersel Banca Privata s.p.a. ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare: - l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»; VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni («EMIR»), come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 («REFIT»); VISTE le disposizioni attuative del predetto Regolamento (UE) n. 648/2012, e in particolare il Regolamento Delegato UE n. 148/2013, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 («Regolamento Delegato Pre-REFIT»), il Regolamento Delegato UE n. 1855/2022 («Regolamento Delegato REFIT») e il Regolamento di Esecuzione UE n. 1860/2022 («Regolamento di Esecuzione REFIT»); VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»); RILEVATO che, nell'ambito dell'attività di vigilanza della Consob, in esito agli accertamenti svolti dalla Divisione Vigilanza Mercati in merito alla correttezza delle segnalazioni dei contratti derivati effettuate da Ersel Banca Privata S.p.A. (di seguito, anche solo «Ersel» o «Banca»), è emersa la violazione della normativa sull'obbligo di reporting a carico delle controparti ai sensi dell'articolo 9 di EMIR e relative disposizioni attuative; VISTA la nota del 21 ottobre 2025, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Post-Trading (di seguito, anche solo «DME») ha contestato a Ersel, ai sensi degli articoli 193-quater, comma 1, e 195 del TUF, la violazione degli obblighi che discendono dall'articolo 9, comma 1 di EMIR, integrato dalle specificazioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento Delegato Pre-REFIT, all'articolo 4 del Regolamento Delegato REFIT e all'articolo 2 del Regolamento di Esecuzione REFIT, e dall'articolo 9, comma 1 sexies di EMIR, per il periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 21/01/2025; CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta delle facoltà difensive previste dal Regolamento; RILEVATO che, con nota del 14 novembre 2025, Ersel, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, ha presentato una proposta di impegni; RILEVATO che, con nota del 12 dicembre 2025, il Servizio Sanzioni Amministrative («RSA») ha trasmesso alla Banca una richiesta di chiarimenti e precisazioni; VISTA la nota del 22 dicembre 2025, con la quale la Banca – in relazione e limitatamente a talune delle precisazioni richieste – ha formulato istanza di una proroga per la relativa risposta; VISTA la nota del 5 gennaio 2026, con la quale RSA ha accolto tale istanza, accordando una proroga di quindici giorni; ESAMINATE le note di riscontro pervenute il 9 e 23 gennaio 2026, con le quali Ersel ha fornito i chiarimenti richiesti e integrato la proposta di impegni; VISTA la Relazione per la Commissione del 19 febbraio 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale RSA ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni; VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa a Ersel; RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente; RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore; VALUTATE le osservazioni formulate dalla parte con nota del 2 marzo 2026 in replica alla Relazione Impegni; RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui Ersel si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa; SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria; D E L I B E R A: Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per Ersel Banca Privata S.p.A., con sede in Torino, Piazza Solferino 11 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 11894590154), i seguenti impegni con relativa tempistica di attuazione: 1) previsione di verifiche periodiche di secondo e terzo livello sulle transazioni EMIR e, in particolare, esecuzione di uno specifico intervento di audit, come specificamente definito nei contenuti e nelle modalità di espletamento nella proposta di impegni; la suddetta attività dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2026; sempre entro il 30 giugno 2026 la Banca darà notizia alla Consob dell'avvenuta conclusione della suddetta attività di audit; inoltre, entro il 30 settembre 2026 dovranno essere trasmessi alla Consob gli esiti di tale audit; 2) mantenimento di un robusto sistema di controlli di primo e secondo livello previa verifica della loro adeguatezza a seguito dell'attività dell'audit; tale impegno segue le tempistiche di completamento dell'audit e la relativa informativa all'Autorità, come menzionata al punto precedente (ossia 30 giugno 2026 per l'implementazione del sistema di controlli e l'espletamento dell'audit e 30 settembre 2026 per la comunicazione degli esiti alla Consob); 3) ripristino delle anomalie nelle segnalazioni riferite al periodo 2022-2023; l'impegno dovrà essere adempiuto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della presente delibera; entro lo stesso termine la Banca provvederà a fornire alla Consob apposita informativa concernente il completamento della relativa attività; laddove dovessero sorgere problemi nell'esecuzione dell'impegno la Banca avviserà immediatamente l'Autorità. La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento. La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni. La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate. La presente delibera è trasmessa alla Banca e pubblicata nel sito internet della Consob. 8 aprile 2026 IL PRESIDENTE VICARIO Maria Chiara Mosca

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