Sanction 14880

1 of 54 sanctions recorded for Italy.

Sanction date
16 Apr 2026
Country
Italy
Legal framework
EMIR
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
14880

Sanction text

Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.

Delibera n. 23955 Impegni obbligatori assunti da Banca Generali s.p.a. ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare: - l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»; VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito «EMIR»), come modificato dal Regolamento (UE) n. 834/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 e, in particolare, l'art. 9 che al comma 1 prevede che "Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto" e al comma 1 sexies dispone che "Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni"; VISTE le disposizioni attuative del predetto Regolamento (UE) n. 648/2012 e, in particolare per quanto qui di interesse, il Regolamento Delegato (UE) n. 148/2013, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/104 («Regolamento Delegato Pre-REFIT»), il Regolamento Delegato (UE) n. 1855/2022 («Regolamento Delegato REFIT») e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1860/2022 («Regolamento di Esecuzione REFIT»); VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»); RILEVATO che, in esito all'attività di indagine condotta dalla Divisione Vigilanza Mercati – Ufficio Post Trading (di seguito anche «DME») nei confronti di Banca Generali S.p.A. («Banca Generali» o anche la «Società»), sono emerse irregolarità in relazione all'adempimento degli obblighi che discendono dall'art. 9, comma 1 (integrato dalle specificazioni attuative di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento Delegato Pre-REFIT, all'art. 4 del Regolamento Delegato REFIT e all'art. 2 del Regolamento di Esecuzione REFIT) e comma 1 sexies di EMIR, per il periodo 10 dicembre 2019 – 28 agosto 2024; VISTA la nota del 22 ottobre 2025, notificata in pari data, con la quale la Divisione di vigilanza ha contestato a Banca Generali S.p.A. la violazione del citato art. 9, comma 1 e comma 1-sexies di EMIR, sanzionata ai sensi dell'art. 193-quater del TUF; CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta delle facoltà difensive previste dal Regolamento; VISTA la nota del 4 novembre 2025, con cui la Banca ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio; VISTA la nota del 6 novembre 2025, con la quale la DME ha fornito positivo riscontro all'istanza di accesso, trasmettendo la relativa documentazione; RILEVATO che, con nota del 21 novembre 2025, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, la Banca ha presentato una proposta di impegni; RILEVATO che, con nota del successivo 12 dicembre, la Banca ha integrato la proposta di impegni; RILEVATO che, con nota del 19 dicembre 2025, il Servizio Sanzioni Amministrative ha trasmesso alla Banca una richiesta di chiarimenti e precisazioni; RILEVATO che, con nota del 22 dicembre 2025, la Banca ha presentato istanza di proroga del termine per la presentazione dei chiarimenti richiesti, cui il Servizio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro con nota del successivo 23 dicembre; ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 30 gennaio 2026, con cui la Banca ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha riformulato la proposta di impegni; VISTA la Relazione per la Commissione del 19 febbraio 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale il Servizio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni; VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa alla Banca; RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente; RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore; ESAMINATE le osservazioni formulate da Banca Generali S.p.A. con nota del 27 febbraio 2026 in replica alla citata Relazione Impegni; RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui la Banca si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa; SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria; D E L I B E R A: Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per Banca Generali S.p.A., con sede in Via Machiavelli, 4 – Trieste (partita iva: 01333550323), i seguenti impegni assunti nell'ambito del presente procedimento: 1) svolgimento di una attività di special audit, meglio precisata - nei contenuti e nelle modalità di espletamento - nella proposta di impegni come integrata dalla Banca; la suddetta attività, orientata alla verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli di primo e secondo livello posti a garanzia dell'accuratezza, completezza e correttezza delle segnalazioni EMIR, dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2026. Sempre entro il 30 giugno 2026 la Banca darà notizia alla Consob dell'avvenuta conclusione della suddetta attività e della data della riunione del proprio Consiglio di Amministrazione nel corso della quale ne verranno illustrate le risultanze; successivamente, e comunque non oltre il 30 settembre 2026, gli esiti dello special audit dovranno essere trasmessi alla Consob; 2) mantenimento delle misure di rimedio adottate in relazione ai controlli di primo e secondo livello, previa verifica della loro adeguatezza a seguito dell'attività di special audit; tale impegno segue le tempistiche di completamento dell'audit e la relativa informativa all'Autorità, come menzionata al punto precedente (ossia 30 giugno 2026 per l'espletamento delle relative attività e comunicazione alla Consob dell'avvenuta conclusione delle stesse e della data di riunione del proprio Consiglio di Amministrazione e 30 settembre 2026 per la comunicazione degli esiti alla Consob); 3) ripristino delle anomalie nelle segnalazioni riferite al periodo 10 dicembre 2019 – 28 aprile 2024, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della presente delibera di accoglimento degli impegni; nello stesso termine la Banca provvederà a fornire alla Consob apposita informativa concernente il completamento della relativa attività. La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento. La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni. La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate. La presente delibera è trasmessa alla Banca e pubblicata nel sito internet della Consob. 16 aprile 2026 IL PRESIDENTE VICARIO Maria Chiara Mosca

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Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.

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