Sanction 11749
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 1 Mar 2023
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11749
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Mario Persichino,
responsabile pro tempore della succursale italiana di AFX Capital Markets Ltd (ora in liquidazione
coatta amministrativa), per violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
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VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29
ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob» o
«Regolamento Congiunto»);
VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018
(«Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.
18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che a partire dal mese di marzo 2019 AFX Capital Markets Ltd («AFX»), impresa di
investimento di diritto cipriota, è stata oggetto di numerose segnalazioni trasmesse alla Consob da parte
di investitori italiani che lamentavano il mancato riscontro alle richieste di rimborso dai medesimi
presentate a seguito della chiusura dei relativi conti;
ESAMINATE le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Divisione Intermediari, Ufficio
Vigilanza Imprese di Investimento (di seguito «Divisione Intermediari» o «DIN»), sia mediante
l’attivazione della collaborazione internazionale con la Cyprus Securities and Exchange Commission
(«CySEC»), quale Autorità di vigilanza del paese di origine dell’impresa di investimento, sia mediante
la formulazione di richieste di informazioni e chiarimenti dirette alla succursale italiana di AFX;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria complessivamente condotta nei confronti della
succursale italiana di AFX – sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 21 giugno 2022 – sono emerse irregolarità
nella prestazione dei servizi di investimento, con riferimento all’assenza di fondi di pertinenza della
clientela, nonché alla mancanza di registrazioni interne che rappresentassero in modo attendibile la
consistenza della liquidità e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, anche italiana;
CONSIDERATO che tale circostanza, oltre ad evidenziare in capo all’impresa nel suo complesso
l’esistenza di una censurabile e grave situazione di confusione dal punto di vista gestionale e contabile,
ha nei fatti determinato l’impossibilità, per un verso, di distinguere i servizi prestati alla clientela
effettivamente dalla succursale italiana rispetto a quelli svolti dalla casa madre cipriota e, per l’altro,
di individuare la clientela riferibile alla succursale italiana rispetto a quella direttamente riferibile alla
casa madre cipriota;
CONSIDERATO che, in relazione alle circostanze sopra richiamate, la Divisione Intermediari
ha ravvisato la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che prevede in capo agli intermediari
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autorizzati l’obbligo di assumere una condotta diligente, corretta e trasparente, per servire al meglio
l’interesse dei clienti, in relazione al periodo compreso tra l’inizio di marzo 2019 e la fine del mese di
dicembre 2021;
RILEVATO che il Sig. Mario Persichino è risultato essere il responsabile della succursale
italiana di AFX all’epoca dei fatti;
VISTA la nota del 27 luglio 2022, notificata il 3 agosto 2022, con cui, sulla base dell’attività di
vigilanza svolta, la Divisione Intermediari – ai sensi degli artt. 190-bis e 195 del TUF – ha, tra l’altro,
contestato la suindicata violazione al Sig. Mario Persichino, nella sua qualità di responsabile della
succursale italiana dell’impresa nel periodo rilevante, ravvisando la sussistenza dei presupposti
richiesti dall’art. 190-bis, comma 1, lett. a), del TUF, posto che: i) l’inosservanza dell’art. 21 del
TUF è stata conseguenza della violazione dei propri doveri da parte del Sig. Persichino; ii) la
riscontrata inaffidabilità delle registrazioni interne dell’impresa e, quindi, anche della sua succursale
italiana, ha determinato una significativa e grave confusione dal punto di vista gestionale e contabile,
incidendo così in modo rilevante sulla complessiva organizzazione della stessa succursale italiana e
provocando un grave pregiudizio per la tutela degli investitori;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione il Sig. Persichino è stato reso edotto
della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e
documenti in relazione ai fatti contestati;
RILEVATO che il Sig. Persichino non si è avvalso di alcuna delle facoltà difensive a sua
disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 febbraio 2023 («Relazione USA»), con cui
l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie
considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti del Sig.
Persichino, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla
determinazione delle relative sanzioni;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione
dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF come contestata nei confronti del Sig. Persichino;
VISTO l’art. 190-bis, comma 1, del TUF che, nella versione ratione temporis vigente, per la
violazione dell’art. 21 del TUF prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale di società o enti nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni;
VISTO l’art. 190-bis, comma 3, del TUF, in base al quale con il provvedimento di applicazione
della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall’articolo 194-bis del TUF, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del TUF, del
D. Lgs. n. 385/1993, del D. Lgs. n. 209/2005 o presso fondi pensione;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, dell’art. 194-bis
del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della
durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob
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considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della
sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui
essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo
soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) - quanto alla gravità, la violazione del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento non è connotata da scarsa offensività o
pericolosità, essendosi sostanziata nell’assenza di registrazioni interne dell’impresa in relazione
alla liquidità e agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e nella falsificazione della
rendicontazione riguardante le disponibilità di pertinenza della clientela medesima, indicative
di un contesto gestionale gravemente inadeguato, che ha inciso in modo molto rilevante sulla
complessiva organizzazione dell’impresa ed ha determinato un grave pregiudizio per la tutela
degli investitori;
- quanto alla durata, la violazione è riferita al periodo compreso tra l’inizio di marzo 2019 e la
fine del mese di dicembre 2021;
b) la violazione risulta ascrivibile al Sig. Persichino quantomeno a titolo di colpa grave;
c) quanto alla capacità finanziaria del Sig. Persichino, non risultano agli atti elementi informativi
utili a stimarla;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite
evitate attraverso la violazione;
e) dagli atti risulta la presentazione di esposti da parte di n. 126 clienti, che hanno lamentato il
mancato rimborso di importi complessivamente stimabili in circa 6,7 milioni di euro, rispetto al
quale non è dubbio il rilievo quantomeno concausale della violazione accertata;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la
Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) non risultano precedenti sanzioni, suscettibili di valutazione, applicate dalla Consob nei
confronti del destinatario del procedimento;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) stante la documentazione in atti non risultano misure adottate dal responsabile della violazione,
successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle
valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera
e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
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DELIBERA:
nei confronti del Sig. Mario Persichino (nato a Torino il 25 febbraio 1976 – C.F.
PRSMRA76B25L219Y9) sono applicate le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 120.000,00, di cui è al medesimo contestualmente
ingiunto il pagamento;
sanzione accessoria dell’interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso soggetti autorizzati o presso fondi pensione per un periodo di mesi 18.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo
periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio
di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni
Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata:
consob@pec.consob.it.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello
competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
IL PRESIDENTE
SA
Paolo Savona
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Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.
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