Sanction 11161

1 of 54 sanctions recorded for Italy.

Sanction date
1 Feb 2018
Country
Italy
Legal framework
MiFID
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
11161

Sanction text

Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.

1 APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLA BELPAN LTD, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per “strumenti finanziari” si intendono “contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati”, e l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”; CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob in data 17 luglio 2015 e 24 settembre 2015, è emerso che la BELPAN Ltd, attraverso le piattaforme presenti sul sito www.ubroker.com, ha proposto agli investitori italiani di avvalersi dei propri servizi di trading, utilizzando forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso il medesimo sito (fornendo indicazioni sulle modalità procedurali da seguire per eseguire l’operatività in esame) e mediante sollecitazioni telefoniche (“cold calling”), in assenza delle prescritte autorizzazioni; RILEVATO che, dagli ulteriori approfondimenti è emerso che: - un risparmiatore italiano è stato contattato telefonicamente per conto di “uBroker” e sollecitato a versare somme di denaro a scopo di investimento (c.d. “cold calling”); - nel periodo giugno 2015-settembre 2015, il predetto investitore è stato sollecitato a versare somme di denaro su un conto corrente risultato intestato alla società cipriota BELPAN Ltd; VISTA la nota del 3 maggio 2017, notificata il 4 luglio 2017, con la quale la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato, tra l’altro, alla società BELPAN Ltd, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d. lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, la violazione dell’art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che la parte non ha trasmesso deduzioni in merito agli addebiti contestati; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 15 gennaio 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative esaminati gli atti del procedimento ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della 2 società BELPAN Ltd, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che tra giugno e settembre 2015 la stessa società ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; RILEVATO che per la violazione dell’art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, l’art. 190, comma 1, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; VISTO l’art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che: - la violazione è stata posta in essere nell’arco di un breve periodo; - nel caso di specie risulta che, tra giugno 2015 e settembre 2015, un risparmiatore italiano è stato sollecitato ad investire nei servizi di trading offerti dalla società BELPAN; RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla BELPAN Ltd quantomeno a titolo di colpa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: è applicata, nei confronti della BELPAN Ltd, con sede in 77 Strovolou 2018, Nicosia, Cipro, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000,00 euro, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 3 Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. IL PRESIDENTE VICARIO Anna Genovese

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