Sanction 11158

1 of 54 sanctions recorded for Italy.

Sanction date
6 Dec 2016
Country
Italy
Legal framework
MiFID
Nature of sanction
Administrative sanction and measure
ESMA sanction ID
11158

Sanction text

Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.

1 Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Plea (UK) Ltd, per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, che definisce gli “strumenti finanziari” oggetto dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dallo stesso decreto, e l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”; RILEVATO che in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, sui siti www.gmtinvest.com e www.angels- investors.com, a seguito della ricezione della segnalazione inviata da un investitore, è emerso che la società Plea (UK) Ltd – in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha proposto agli investitori italiani la possibilità di negoziare, tramite la piattaforma di trading presente sui predetti domini, redatti anche in lingua italiana, strumenti finanziari rappresentati da varie tipologie di opzioni binarie, da contract for difference (CFD) e da operazioni sul mercato valutario (Forex); CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ha inoltrato alla Plea (UK) Ltd, in data 17 aprile 2015, 4 maggio 2015, 15 e 26 giugno 2015 alcune note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste precisazioni sui servizi offerti via web tramite la piattaforma di trading e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di investimento; RILEVATO che le predette note sono rimaste prive di riscontro da parte della società Plea (UK) Ltd; RILEVATO che le successive verifiche hanno consentito di appurare che la suddetta società, a cui è risultata riconducibile l’attività posta in essere tramite i siti www.gmtinvest.com e www.angels-investors.com, non era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di investimento: tale società, infatti, non risultava iscritta nella sezione dell’albo, tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 58/1998, delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizi o per il tramite di una succursale sul territorio nazionale; VISTA la nota del 4 aprile 2016, notificata in data 6 maggio 2015, con cui la Divisione 2 Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi, in relazione ai fatti sopra rappresentati, ha contestato, tra gli altri, alla società Plea (UK) Ltd, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell’art. 18, comma 1, dello stesso Decreto; RILEVATO che la parte non ha svolto alcuna attività difensiva; VISTA la Relazione per la Commissione del 17 novembre 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l’addebito contestato alla società Plea (UK) Ltd e ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della società Plea (UK) Ltd, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che dal 17 aprile 2015 al 4 maggio 2015 tramite il sito www.gmtinvest.com e dal 15 giugno 2015 al 26 giugno 2015 tramite il sito www.angels-investors.com la stessa società ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dell’illecito in esame, il quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali, che:  la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;  la violazione è stata rilevata con riferimento al sito www.gmtinvest.com in data 20 maggio 2015 mentre con riferimento al sito www.angels-investors.com si è protratta quanto meno dal 20 maggio 2015 al 10 luglio 2015;  l’offerta dei servizi in Italia mediante i siti www.gmtinvest.com e www.angels-investors.com non risulta essere stata interrotta a seguito dei richiami d’attenzione trasmessi, rispettivamente, in data 17 aprile e 4 maggio 2015 e in data 15 e 26 giugno 2015;  con riguardo alla piattaforma di cui al sito www.gmtinvest.com sono pervenute due segnalazioni con cui due distinti investitori hanno, rispettivamente, segnalato di avere subito perdite nell’ambito degli investimenti effettuati, ovvero richiesto se la stessa fosse autorizzata alla prestazione in via professionale di servizi di investimento; 3 SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; DELIBERA: nei confronti della società Plea (UK) Ltd è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000,00, della quale è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica. p. IL PRESIDENTE Anna Genovese

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