RGV HOLDINGS LTD
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 12 Nov 2020
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11172
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RGV HOLDINGS LTD PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
1
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera
n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo «TUF») nel testo ratione
temporis vigente e, in particolare, il suo art. 18, comma 1, secondo cui l’esercizio in via
professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a
determinati soggetti - SIM, banche e altre imprese di investimento - in possesso di specifici
requisiti ed all’uopo debitamente autorizzati;
VISTO l’esposto, pervenuto il 4 novembre 2015, con cui un risparmiatore italiano ha
riferito di aver aderito all’iniziativa promossa tramite il sito «www.zarforex.com», avente ad
oggetto lo svolgimento di attività di investimento in strumenti finanziari;
VISTA la nota del 6 novembre 2015 con cui la Divisione Tutela del Consumatore (di
seguito, anche solo «DTC»), ha chiesto alla Divisione Ispettorato (di seguito, anche solo «DIS»)
di effettuare verifiche sul sito «www.zarforex.com» (di seguito, anche solo «sito») al fine di
verificarne i contenuti e la liceità rispetto al quadro normativo di riferimento;
CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche effettuate il 9 novembre 2015 sul sito
«www.zarforex.com», è emerso, tra l’altro, che:
- il sito era redatto anche in lingua italiana e recava l’indicazione sia di un indirizzo di posta
elettronica dedicato agli utenti italiani che un’utenza telefonica italiana;
- esso prospettava la possibilità per il potenziale investitore sia di effettuare compravendite a
pronti di valute e metalli preziosi nonché di operare in contracts for difference (CFD),
avvalendosi delle piattaforme ivi presenti, previa registrazione e apertura di un conto on
line su cui versare la relativa provvista;
- il sito recava l’indicazione, tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività svolta, della
società Rgv Holdings Ltd di Dominica, nonché delle società Rgv Media Ltd, Zar Forex
Capital Markets Ltd, con sede dichiarata nelle British Virgin Islands, e Zar Solutions
Limited;
- tali soggetti non risultavano iscritti nell’albo, tenuto dalla Consob, delle imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, difettando di
qualsivoglia autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento;
2
CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche di follow up effettuate sul sito il 16
dicembre 2015, è emerso che lo stesso, pur non essendo più accessibile per gli utenti con
«Internet Protocol» (IP) italiano, consentiva tuttavia l’accesso in modalità anonima (IP estero)
rendendo disponibili le proprie pagine in lingua italiana;
CONSIDERATO che tale circostanza induce a ritenere che l’offerta di servizi di
investimento effettuata tramite il sito nei confronti dei soggetti residenti in Italia sia proseguita
anche in data successiva alle verifiche ispettive svolte;
VISTA la nota del 18 novembre 2015 ed il successivo sollecito del 2 dicembre 2015, con
cui la DTC ha inviato ai soggetti menzionati sul sito «www.zarforex.com» quali suoi titolari o
gestori un apposito richiamo d’attenzione con cui ha richiesto precisazioni sui servizi offerti
tramite il sito e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei
soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di investimento, per la cui
prestazione la normativa italiana richiede apposita autorizzazione e in assenza della quale si
configura una fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo;
VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2015, con cui la società britannica BC Business
Centrum Limited ha fornito prime indicazioni in merito alla società Rgv Media Ltd, avente
formalmente sede presso i suoi uffici;
VISTE le richieste di dati e notizie inoltrate dalla DTC il 17 dicembre 2015 ed il 31
dicembre 2015 e le correlate note di riscontro fatte pervenire all’Autorità da BC Business
Centrum Limited il 18 dicembre 2015 e 4 gennaio 2016, con cui la stessa ha integrato le
informazioni precedentemente rese;
VISTA la e-mail pervenuta il 5 gennaio 2016, con cui la società Mellius Global Services
(M.R.) Ltd, ha fornito informazioni, tra l’altro, in merito ad uno studio legale israeliano che
avrebbe concorso alla costituzione della di una delle società coinvolte nei fatti di cui trattasi;
VISTA la e-mail del 6 gennaio 2016 con cui il titolare del predetto studio legale ha fornito
informazioni circa l’attività svolta tramite il sito;
VISTE le richieste di informazioni inoltrate dalla DTC il 22 febbraio 2016 ed il 24 marzo
2016, e le correlate note di riscontro del 16 marzo 2016 e 26 marzo 2016, con cui il citato legale
israeliano ha fornito ulteriori informazioni sui fatti di cui innanzi;
VISTA la «comunicazione a tutela» dei risparmiatori italiani pubblicata sul sito
istituzionale della Consob in data 11 gennaio 2016, con cui l’Autorità ha segnalato, tra l’altro,
che i soggetti ivi menzionati quali gestori del sito «www.zarforex.com» (tra cui la società Rgv
Holdings Ltd) non erano autorizzati in generale alla prestazione di servizi e attività di
investimento in Italia secondo alcuna modalità e, pertanto, neanche attraverso il sito
«www.zarforex.com»;
VISTI gli esiti degli ulteriori accertamenti svolti dalla DTC, tramite cui ha acquisito
ulteriori informazioni in merito a talune delle società coinvolte nei fatti;
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VISTE le proprie delibere sanzionatorie n. 20758 del 19 dicembre 2018 e n. 20935 del 14
maggio 2019, adottate nei confronti dei «directors» delle società Rgv Media Ltd e Zar Solution
Limited per gli stessi fatti di cui al presente procedimento sanzionatorio;
VISTA la lettera del 27 aprile 2017, con cui la DTC ha contestato alla società Rgv
Holdings Ltd, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF ratione temporis vigente, la violazione
dell’art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, nel testo vigente al tempo dei fatti;
RILEVATO che, nel corso dell’istruttoria, la società Rgv Holdings Ltd non fatto pervenire
proprie deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative,
esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere
accertati quanto oggetto di contestazione e formulato la conseguente proposta in merito alla
quantificazione delle relative sanzioni;
RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, quanto è stato oggetto di
contestazione e, conseguentemente, accertata la violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF, al
tempo vigente da parte della società Rgv Holdings Ltd;
VISTO l’art. 190, comma 1, del TUF, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, il
quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, prevede la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del
quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un
limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si
ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche»;
CONSIDERATO che, a tal fine, assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi
protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
CONSIDERATO, con riferimento all’elemento oggettivo:
- la durata della violazione (accertata per poco più un mese, ma verosimilmente protrattasi
per un maggiore arco di tempo);
- la predisposizione di un indirizzo di posta elettronica dedicato agli utenti italiani e di
un’utenza telefonica avente prefisso italiano, nonché il contegno tenuto degli emissari della
società, attivi nel promuovere in modo aggressivo la propria iniziativa anche mediante il
c.d. cold calling;
- le violazioni non sono del tutto cessate neppure all’esito dell’inoltro dei richiami di
attenzione e dei successivi solleciti, non essendo stata rimossa la pagina in lingua italiana,
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che è rimasta comunque accessibile sul sito (anche da utenti ubicati in Italia, sebbene con il
ricorso ad un artificio informatico);
- il comprovato coinvolgimento di almeno un risparmiatore italiano accentua il disvalore ed
illiceità dell’intera operazione posta in essere tramite il sito «www.zarforex.com», la cui
gravità si evidenzia anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso, il quale, nel riferire della
natura e consistenza dei rapporti avuti con gli esponenti del sito con cui è entrato in
contatto, nonché dei danni a lui arrecati, ha fatto emergere la tenuta, da parte loro, di
condotte verosimilmente di natura fraudolenta, tese alla finale appropriazione delle somme
di propria pertinenza;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla società Rgv
Holdings Ltd quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle
valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente
delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
DELIBERA:
è applicata, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF ratione temporis vigente, nei confronti
della società Rgv Holdings Ltd, con sede in Nancy Whiticker House, 7 Old Street Roseau,
Dominica, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 15.000,00, della quale è alla
medesima contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento dell’anzidetta sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le
modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del
presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore
ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la
somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi
di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla
Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
5
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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