MHGG TECH SOLUTIONS LTD
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 1 Jul 2016
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11157
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
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APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DELLA MHGG TECH SOLUTIONS LTD,
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”);
VISTO il Regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito
“Regolamento Intermediari”) e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera
n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai
sensi del quale per “strumenti finanziari” si intendono “contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati”, e l’art. 18, comma 1, secondo
cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento
è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;
CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività di vigilanza svolta dalla
Consob in data 29 gennaio 2015 e 12 marzo 2015 è emerso che la società MHGG Tech Solutions
Ltd ha proposto agli investitori italiani la possibilità di negoziare, tramite la piattaforma di trading
presente sul sito www.nrgbinary.com, redatto anche in lingua italiana, strumenti finanziari quali le
opzioni binarie, in assenza delle prescritte autorizzazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.lgs.
n. 58/1998;
RILEVATO che, in esito alle verifiche svolte, in data 3 febbraio 2015 e 17 febbraio 2015 la
Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito, anche,
“DTC”) ha inviato alla società MHGG Tech Solutions Ltd le note contenenti due richiami
d’attenzione;
RILEVATO che in data 5 marzo 2015 è pervenuta una email di risposta, proveniente
dall’indirizzo legal@nrgbinary.com, con la quale è stato comunicato alla DTC di avere
“NRGBinary” provveduto a disabilitare per gli utenti residenti in Italia qualsiasi possibilità di
accedere al menzionato sito e di registrarsi;
VISTA la nota del 15 ottobre 2015, notificata il 17 novembre 2015, con la quale la DTC, in
relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato, tra l’altro, alla società MHGG Tech Solutions Ltd,
ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d. lgs. n. 58/1998, la violazione dell’art. 18, comma 1, dello
stesso Decreto;
RILEVATO che la parte non ha trasmesso deduzioni in merito agli addebiti contestati;
ESAMINATA la Relazione per la Commissione dell’11 maggio 2016, con la quale l’Ufficio
Sanzioni Amministrative - dato atto che la società non ha posto in essere, nel corso dell’intero
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procedimento sanzionatorio, alcun atto difensivo funzionale ad una diversa qualificazione di
quanto oggetto di contestazione – ha valutato gli atti del procedimento ed ha espresso le proprie
considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato
conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione;
RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti,
emergono elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della
società MHGG Tech Solutions Ltd, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso
che dal 29 gennaio 2015 al 12 marzo 2015 la stessa società ha svolto un’attività riservata ai
soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione;
RILEVATO che per la violazione dell’art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, l’art. 190,
comma 1, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo
e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in
relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle
conseguenze dannose, anche potenziali;
CONSIDERATO che, in merito alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
- con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
la violazione è stata posta in essere nell’arco di un breve periodo;
l’offerta dei servizi in Italia mediante il sito è stata interrotta a seguito dei richiami
d’attenzione del 3 febbraio 2015 e 17 febbraio 2015;
non risulta in atti che alcun risparmiatore abbia investito in tale attività;
- con riferimento all’elemento soggettivo, tenuto conto delle evidenze in atti, la condotta
illecita complessivamente ascritta alla società MHGG Tech Solutions Ltd è qualificabile
quantomeno come colposa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di
Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in
esso richiamati;
DELIBERA:
è applicata, nei confronti della MHGG Tech Solutions Ltd, con sede a Premier Business
Centre, 47-49 Park Royal Road, NW10 7LQ Londra, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
€ 4.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.
Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte
nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono
essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del
1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il
ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli
interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob,
attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF,
alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas
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