FERROFORTIA LIMITED
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 18 Oct 2016
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 4024
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Delibera n. 19556
Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Ferrofortia
Ltd. per violazione dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.
18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del
quale per “strumenti finanziari” si intendono “contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati..”, e l’art. 18, comma 1, secondo cui
«l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è
riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RILEVATO che in esito all’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore,
Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, sulla base degli accertamenti anche ispettivi svolti sul web, è
emerso che la società Ferrofortia Ltd – in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in
Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento di cui
all’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 – ha proposto agli investitori italiani la possibilità di
negoziare, tramite la piattaforma di trading presente sul sito www.planetoption.com, redatto anche in
lingua italiana, strumenti finanziari quali le opzioni binarie. Dalle evidenze acquisite nel corso degli
accertamenti condotti in ordine alla fattispecie in esame è, infatti, emerso che la Ferrofortia Ltd ha
adottato forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso il
predetto sito fornendo, in particolare, indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da
seguire al fine di investire nei succitati strumenti finanziari;
RILEVATO, in particolare, che, dall’esame della documentazione complessivamente acquisita
nel corso delle verifiche svolte sul sito www.planetoption.com al 7 ottobre 2013, sono emerse le
seguenti circostanze:
i) la disponibilità del sito www.planetoption.com anche in lingua italiana;
ii) la presenza sul predetto sito di comunicazioni volte ad illustrare al potenziale cliente la
possibilità di investire in strumenti finanziari quali le opzioni binarie;
iii) la possibilità per i risparmiatori italiani eventualmente interessati di accedere ai servizi di
trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione, previa apertura on line sul sito
www.planetoption.com di un conto su cui depositare le somme di denaro necessarie per
poter operare;
iv) l’avvertenza secondo cui l’effettuazione delle operazioni di trading richiede un investimento
di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, nel sito
sono indicate le modalità di deposito e gli importi minimi richiesti;
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v) l’indicazione, a piè di ogni pagina del sito, secondo cui “PlanetOption™: Ferrofortia LTD,
.., Nicosia, Cyprus, è una piattaforma di trading di opzioni binarie finanziaria che offre
opzioni binarie strumenti su una varietà di attività sottostanti”;
vi) il sito è stato registrato dalla società Ferrofortia Ltd;
CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, con note del 5 e del
26 novembre 2013, la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi ha
inoltrato alla Ferrofortia Ltd due note di richiamo di attenzione con cui sono state richieste alla
medesima precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di
svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un’attività configurabile come un servizio di
investimento;
RILEVATO che a riscontro delle suddette lettere sono pervenute due note del 28 novembre e
dell’8 dicembre 2013, nell’interesse della società Ferrofortia Ltd, con cui veniva dichiarato che: i) la
società Ferrofortia Ltd non operava in Italia e, a dimostrazione della buona fede della stessa,
manifestava l’intenzione di bloccare qualsiasi possibilità per i soggetti residenti in Italia di accedere
al sito, riservandosi di riabilitarlo in caso di autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;
ii) la Ferrofortia Ltd, accortasi di avere due clienti italiani, aveva chiuso i conti intestati ai clienti
medesimi; inoltre, la stessa non era “a binary option company”;
RILEVATO che le successive verifiche hanno consentito di appurare che la società Ferrofortia
Ltd, a cui è risultata riconducibile l’attività posta in essere tramite il sito www.planetoption.com, non
era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di
investimento: tale società, infatti, non risultava iscritta nella sezione dell’albo, tenuto dalla Consob ai
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 58/1998, delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad
operare in Italia in libera prestazione di servizi o per il tramite di una succursale sul territorio
nazionale;
RILEVATO, altresì, che in data 14 gennaio 2014 risultava disabilitata per i soggetti residenti in
Italia qualsiasi possibilità di accedere al sito www.planetoption.com o di registrarvisi e che lo stesso
sito non disponeva più di una versione in lingua italiana;
VISTA la nota del 24 luglio 2015, notificata il 14 agosto 2015, con cui la Divisione Tutela del
Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha contestato, tra l’altro, alla Ferrofortia Ltd,
ai sensi dell’art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell’art. 18, comma 1, dello
stesso Decreto in relazione ai fatti sopra rappresentati;
RILEVATO che, successivamente alle citate note del 28 novembre e dell’8 dicembre 2013, non
sono pervenute note di deduzioni difensive nell’interesse della società, in merito all’addebito
contestato;
VISTA la Relazione per la Commissione del 22 febbraio 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso
di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e ha formulato conseguenti proposte in merito alla
quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, emergono
elementi idonei a ritenere accertata la contestazione formulata nei confronti della società Ferrofortia
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Ltd, in quanto, in esito agli accertamenti svolti sul web è emerso che al 7 ottobre 2013 la stessa
società ha svolto un’attività riservata ai soggetti abilitati, in assenza della prescritta autorizzazione; in
particolare, tale società ha proposto agli investitori italiani la possibilità di negoziare, tramite la
piattaforma di trading presente sul sito www.planetoption.com, redatto anche in lingua italiana,
strumenti finanziari quali le opzioni binarie.
Tale fattispecie integra la violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, secondo cui
l’esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento, anche
a distanza, è riservato a determinati soggetti (SIM, banche e altre imprese di investimento) in
possesso di specifici requisiti e all’uopo debitamente autorizzati; ciò, per le considerazioni di seguito
richiamate.
La società Ferrofortia Ltd si è rivolta al pubblico degli investitori italiani: depone in tal senso
principalmente la circostanza per cui nel periodo sopra indicato il sito www.planetoption.com era
consultabile anche in lingua italiana e non conteneva avvertenze che escludessero espressamente la
possibilità per gli investitori italiani di aderire ai servizi offerti o che, comunque, evidenziassero
limitazioni derivanti dalla normativa applicabile in Italia.
Inoltre, la società ha svolto un’attività riconducibile alla prestazione di servizi di investimento,
avendo offerto agli investitori – dietro apertura di un conto per il quale era richiesto un versamento di
denaro – la possibilità di immettere, tramite una piattaforma di trading on line, ordini di acquisto e/o
vendita aventi ad oggetto i succitati strumenti finanziari.
La Ferrofortia Ltd non era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano
alcun servizio di investimento atteso che, al tempo dell’accertamento, la stessa non risultava iscritta
nell’elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate ad operare in Italia.
Peraltro, all’epoca dell’accertamento della prestazione di servizi d’investimento avente ad
oggetto opzioni binarie nei confronti del pubblico italiano, da parte della Ferrofortia Ltd, non
sussisteva alcuna incertezza normativa in merito alla qualificazione delle stesse opzioni binarie come
strumenti finanziari, come emerge dalla pronunzia della Commissione Europea del 28 marzo 2012,
ripresa dalla Consob con la comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2 luglio 2012;
VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale, per la violazione dell’art. 18,
comma 1, del medesimo Decreto, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale
«Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite
minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo
alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche»;
TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:
- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti
dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
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CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che:
- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di
investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in
tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono
professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;
- la violazione è stata posta in essere nell’arco di un breve periodo;
- l’offerta dei servizi in Italia mediante il sito è stata interrotta a seguito dei richiami
d’attenzione inviati alla Ferrofortia Ltd in data 5 e 26 novembre 2013;
- due investitori italiani, per esplicita ammissione di parte, avrebbero attivato dei conti presso la
società;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile alla Ferrofortia Ltd
quanto meno a titolo di colpa;
D E L I B E R A:
Nei confronti della società Ferrofortia Ltd (con sede in Serrapotamo, 46B 5295 FamagostaCipro)
è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 4.000,00, della quale è alla
medesima contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le
modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati
nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del D. Lgs. n.
58/1998, alla Corte d’Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
24 marzo 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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