COINSPACE LTD
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 4 Oct 2018
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11169
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Coinspace Ltd
per violazione dell’art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
1
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera
n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito
anche «Tuf»);
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. t), del Tuf, il quale definisce “offerta al pubblico di prodotti
finanziari” come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo,
che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari così da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari,
incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
VISTO l’art. 1, comma, 1, lett. u), del Tuf, il quale definisce "prodotti finanziari", “gli
strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
VISTO l’art. 94, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare
un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad
oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d’origine e per le offerte
aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno
preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il
prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;
CONSIDERATO che, in esito all’attività di vigilanza svolta data in data 29 settembre e 3
ottobre 2016, è emerso che la società Coinspace Ltd ha posto in essere un’offerta al pubblico di
investimenti di natura finanziaria in assenza del prescritto prospetto informativo, in violazione
dell’art. 94, comma 1, del Tuf;
CONSIDERATO, in particolare, che la predetta offerta al pubblico è risultata posta in
essere tramite il sito internet www.coinspace.eu, all’epoca riconducibile alla medesima società,
tramite il quale:
- agli utenti veniva offerta la possibilità di acquistare pacchetti di estrazione (della moneta
virtuale S-coin), comprensivi di una quantità di monete già inclusa nel pacchetto e del servizio di
c.d. “data mining” offerto dalla stessa Coinspace Ltd;
- agli stessi veniva quindi prospettata la realizzazione di rendimenti assai elevati, connessi al
riacquisto della stessa moneta a prezzo garantito e all’apprezzamento del valore di mercato della
stessa moneta a seguito della sua immissione sul mercato, nonché ulteriori forme di reddito
connesse anche a schemi riconducibili al multi level marketing;
2
- oggetto di offerta erano pacchetti di estrazione di criptovalute, equiparabili alla nozione di
prodotto finanziario, sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria”, ricorrendone, nel
caso in esame, gli elementi qualificanti stante la rilevata compresenza: (i) di un impiego di capitale;
(ii) di un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell’assunzione di un rischio
direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale;
- l’attività in questione è stata svolta nei confronti dei soggetti residenti in Italia, in quanto il
predetto dominio consentiva all’utente di selezionare varie lingue, tra cui quella italiana, e di
procedere in tal modo alla registrazione per accedere all’offerta in discorso;
- l’attività risulta essere stata effettuata in assenza del prescritto prospetto informativo, non
sussistendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi di esenzione previste dalla disciplina in tema di
appello al pubblico risparmio;
VISTA le note trasmesse in data 25 ottobre 2016 e 9 novembre 2016, con le quali è stato
inviato alla società Coinspace Ltd un richiamo di attenzione e un successivo sollecito in merito al
rispetto delle disposizioni in materia di appello al pubblico risparmio, con contestuale richiesta di
informazioni finalizzata ad acquisire elementi informativi e documentali in ordine all’iniziativa in
argomento;
VISTA la nota trasmessa dalla società Coinspace Ltd in data 14 dicembre 2016;
RILEVATO che in esito alle verifiche di follow-up compiute sul sito in discorso, da ultimo
in data 19 e 20 gennaio 2017, è emerso che era stato rimosso dal medesimo dominio il Business
Plan redatto in lingua italiana;
VISTA la propria delibera n. 19866 del 1° febbraio 2017, con cui è stato adottato, ai sensi
dell’art. 101, comma 4, lettera b), del Tuf, il provvedimento di sospensione cautelare, per la durata
di novanta giorni, dell’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito referral www.coinspace1.com,
relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace avente ad oggetto l’investimento in
pacchetti di estrazione di criptovalute;
VISTA la propria delibera n. 19968 del 20 aprile 2017, con cui è stato adottato, ai sensi
dell’art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, un provvedimento di divieto dell’attività pubblicitaria
svolta tramite il sito www.coinspace1.com;
VISTA la nota del 6 giugno 2017, notificata in data 3 marzo 2018, con la quale la Divisione
Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha contestato alla società
Coinspace Ltd, sulla base degli esiti dell’attività di vigilanza svolta sul sito www.coinspace.eu, la
violazione dell’art. 94, comma 1, del Tuf, in relazione all’offerta al pubblico di investimenti di
natura finanziaria, promossa dalla stessa società, tramite il medesimo sito, senza aver effettuato la
preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla
pubblicazione;
CONSIDERATO che la società Coinspace Ltd non ha svolto alcuna attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione del 14 maggio 2018 con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel
senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito
alla quantificazione della relativa sanzione;
3
RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’offerta
al pubblico residente in Italia avente ad oggetto l’investimento in pacchetti di estrazione di
criptovalute, promossa tramite il sito internet www.coinspace.eu, configura un’attività di offerta al
pubblico di prodotti finanziari, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 58/1998 per la
quale è risultata omessa la pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94 comma 1,
del medesimo decreto legislativo e che detta violazione è ascrivibile alla società Coinspace Ltd, alla
quale è risultato riconducibile il medesimo sito;
VISTO l’art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, secondo il quale “Chiunque effettua
un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro”;
VISTO l’art. 194-bis del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale “Nella determinazione del
tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o
la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura
in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare
sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la
Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo
soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione
stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;
CONSIDERATO, quanto ai criteri indicati dal citato art. 194-bis, che:
- quanto alla gravità, assumono carattere preminente gli interessi protetti dalla norma violata,
funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un’adeguata e corretta
informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;
- la violazione è stata posta in essere quantomeno nel periodo intercorrente tra il 29 settembre
2016 ed il 20 dicembre 2016;
- la violazione risulta ascrivibile alla società Coinspace Ltd quantomeno a titolo di colpa;
- per quanto attiene agli elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti
attraverso la violazione, sulla base degli atti emergono segnalazioni di pregiudizi di lieve
importo cagionati a terzi attraverso la violazione in esame;
- per quanto attiene al livello di cooperazione della parte con la Consob, si rileva che la stessa
non ha riscontrato le richieste di informazioni trasmesse in merito all’offerta promossa
tramite il medesimo sito;
- la società Coinspace Ltd non risulta già sanzionata dalla Consob per violazioni in materia
bancaria o finanziaria;
- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
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- in merito alle misure adottate dalla parte, successivamente alla violazione stessa, al fine di
evitare, in futuro, il suo ripetersi, si è tenuta presente la rimozione dal sito dei contenuti in
lingua italiana concernenti l’iniziativa in oggetto;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di
accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in
esso richiamati;
DELIBERA:
è applicata nei confronti della società Coinspace Ltd, con sede legale a Whitehall Mansions,
Flat n. 9, Triq Luqa Briffa, Gzira (Malta), una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro
80.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere effettuato
entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23,
reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è
comunque allegato alla presente delibera un fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono
essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del
1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il
ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli
interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob,
attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino
della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla
Corte d’Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese
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