BANCA SELLA HOLDING SPA
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 14 Jun 2023
- Country
- Italy
- Legal framework
- EMIR
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11968
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI
DI BANCA SELLA HOLDING S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SUGLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE CONTROPARTI CENTRALI ED I REPERTORI DI
DATI SULLE NEGOZIAZIONI E DELLA RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
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VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 (di seguito, anche solo «Regolamento EMIR») come
modificato dal Regolamento UE n. 834/2019, il cui art. 9 (rubricato «Obbligo di segnalazione»), al
comma 1, stabilisce che: «Le controparti e le CCP assicurano che le informazioni relative ai
contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano
trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 55 o
riconosciuto conformemente all’articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo
che segue
la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.»;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 2012/1247 adottato dalla Commissione il 19
dicembre 2012, come modificato dal Regolamento UE n. 2017/105 (di seguito, anche solo
«Regolamento di Esecuzione»), il quale disciplina le norme tecniche di attuazione relativamente al
formato e alla frequenza delle segnalazioni; visto, in particolare, l’articolo 2 – rubricato “Frequenza
delle segnalazioni relative ai contratti derivati” – il quale, con riferimento alla valutazione del
contratto dispone che «Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione
a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno (…)»;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 2013/148 adottato dalla Commissione il 19
dicembre
2012, come modificato dal Regolamento Delegato UE n. 2017/104 della Commissione (di
seguito, anche solo «Regolamento Delegato»), il cui articolo 3, comma 1, rubricato «Segnalazione
delle esposizioni», individua in dettaglio quali dati dei contratti rilevanti devono essere segnalati,
precisando che «I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie
prestate e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato». Si tratta, in
particolare, dei dati relativi al tipo di garanzia in essere e al codice del portafoglio, (campi n. 21 e
n. 22) all’estensione della garanzia (se costituita a livello di portafoglio, campo n. 23), al margine
iniziale costituito (campo n. 24) e ricevuto (campo n. 28), al margine di variazione costituito
(campo n. 26) e ricevuto (campo n. 30), alle garanzie in eccesso costituite e ricevute (campi n. 32
e n. 34), alle valute dei margini e delle garanzie in eccesso (campi n. 25, n. 27, n. 29, n. 31, n. 33 e
n. 35); il comma 5 indica, inoltre, le modalità di segnalazione della valutazione del contratto,
prescrivendo che “Per i contratti compensati mediante CCP, la controparte segnala la valutazione
del contratto fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell’allegato.”.
La valutazione del contratto deve essere riportata conformemente a quanto indicato nei campi
relativi al valore del contratto (campo n. 17), alla valuta di riferimento (campo n. 18), alla data e ora
della valutazione (campo n. 19) e al tipo di valutazione (campo n. 20);
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VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera
n.18750 del 19 dicembre 2013 e sue successive modificazioni;
VISTE le note del 7 ottobre 2021 e del 9 febbraio 2022, con le quali la Divisione Mercati,
Ufficio Post Trading (di seguito anche solo «DME»), nell’ambito dell’attività periodica e mirata di
controllo della qualità delle segnalazioni dei dati sui contratti derivati (cosiddetta “EMIR Data
Quality Review”), ha richiesto a Banca Sella Holding S.p.A. (nel seguito anche solo “BSH” o “la
Banca”) di fornire informazioni e documenti in merito alle segnalazioni dei contratti derivati in
essere al 3 settembre 2021, nonché di effettuare un’autovalutazione del proprio grado di conformità
all’obbligo di reporting, richiamando l’attenzione sulla necessità di adottare tempestivamente
interventi correttivi idonei ad assicurare il regolare adempimento del suddetto obbligo;
VISTE le note di riscontro inviate dalla Banca il 21 ottobre 2021 ed il 1° marzo 2022 ed i
documenti alle stesse allegati;
ESAMINATE le complessive risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla DME in tema
di qualità dei dati segnalati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, con particolare riguardo
alla correttezza delle segnalazioni dei contratti derivati riferibili a BSH in essere al 3 settembre
2021;
RILEVATO in particolare che, a partire dal 1° novembre 2017 e sino al 25 settembre 2021,
la Banca non ha segnalato la c.d. “gamba 2” delle operazioni in derivati eseguite per conto di
clienti-persone fisiche di Banca Sella S.p.A. e di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (di seguito,
anche solo “Banche rete”). In altri termini, mentre la Banca trasmetteva al Trade Repository i dati
relativi alla parte dell’operazione conclusa con le controparti di mercato (CCP o clearing member –
c.d. “gamba 1” dell’operazione), altrettanto non faceva con riferimento alla cessione ai clienti-
persone fisiche dei contratti in derivati ETD stipulati per loro conto (c.d. gamba 2). Rilevato,
inoltre, che la Banca ha omesso di segnalare le valutazioni giornaliere e le garanzie di cui all’art. 3
del Regolamento Delegato (UE) n. 104/2017.
VISTA la nota del 29 luglio 2022, notificata in pari data, con la quale la DME ha
contestato alla Banca, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli
obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento EMIR, all'articolo 3 del Regolamento
Delegato e all’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, per avere BSH:
(a) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 25 settembre 2020 omesso di segnalare al
Trade Repository la gamba 2 delle operazioni in derivati ETD dalla stessa eseguite per conto
dei clienti-persone fisiche delle Banche rete;
(b) nel periodo compreso tra il 25 settembre 2020 e il 14 ottobre 2021 omesso di segnalare al
Trade Repository i dati sulla valutazione e sulle garanzie per n. 80.250 contratti conclusi con
i clienti persone fisiche, per un ammontare di omesse valutazioni compreso tra euro
24.485.425,77 (in data 31 dicembre 2020) ed euro 44.848.404,51 (in data 25 settembre 2020)
e di omesse garanzie compreso tra euro 32.832.468,29 (in data 25 settembre 2020) ed euro
54.222.212,08 (in data 25 settembre 2020);
(c) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 7 ottobre 2021 omesso di adottare adeguati
presidi a verifica della corrispondenza tra quanto segnalato al Trade Repository e quanto
presente nei libri interni, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della
facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e
documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;
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VISTA la nota dell’11 agosto 2022, con la quale BSH ha eletto domicilio presso legali di
propria fiducia ed ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, alla quale è stato
fornito positivo riscontro dalla DME con nota del 12 agosto 2022, mediante contestuale
trasmissione della documentazione richiesta;
VISTA la nota del 12 agosto 2022, con la quale BSH ha formulato istanza di proroga del
termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti cui è stato fornito positivo
riscontro dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 24 agosto 2022;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca in data 26 settembre 2022;
VISTA la Relazione per la Commissione del 2 febbraio 2023 («Relazione USA»), con cui
l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione
difensiva complessivamente rappresentata dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni
conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti
proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 2 febbraio 2023, con la quale è stata tramessa alla parte copia della
predetta Relazione USA;
VALUTATE le controdeduzioni scritte, presentate dalla Società in data 3 marzo 2023 in
replica alla Relazione per la Commissione;
VISTA la Relazione Integrativa del 5 maggio 2023, predisposta dall’Ufficio Sanzioni
Amministrative in riscontro all’incarico conferito dal Collegio in data 29 marzo 2023 in sede di
trattazione del procedimento in oggetto;
VISTA la nota del 5 maggio 2023, con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata
trasmessa alla Banca;
TENUTO CONTO delle ulteriori memorie difensive del 29 maggio 2023, prodotte
dall’interessata in replica alla Relazione Integrativa del 5 maggio 2023;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione degli obblighi di
cui all’articolo 9, comma 1, del Regolamento EMIR, all’articolo 3, commi 1 e 5, del Regolamento
Delegato e all’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, nei termini di cui alla contestazione nei
confronti di Banca Sella Holding S.p.A.;
VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale
prevede che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da
parte di una società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195,
comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo e ai sensi dell’articolo 325-bis del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTI gli artt. 194-quater e 194-septies del TUF i quali, per le violazioni delle norme del
Regolamento EMIR richiamate dall’articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter connotate da scarsa
offensività e pericolosità, prevedono la possibilità di applicare, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, rispettivamente: i) una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le
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infrazioni contestate (art. 194-quater) e ii) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica
avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile (art. 194-septies);
RITENUTO che la condotta della Banca non appare connotata da scarsa offensività,
considerato che le protratte omissioni informative hanno riguardato un numero non esiguo di
contratti derivati e sono state fonte di danno alla completezza del patrimonio informativo di cui
l’Autorità di vigilanza deve poter disporre per l’efficiente esercizio dei propri poteri. La mancata
segnalazione della gamba Banca-cliente dei contratti, peraltro per un arco temporale piuttosto lungo,
ha impedito all’Autorità di conoscere giorno per giorno su quali soggetti si concentrasse realmente il
rischio assunto con i derivati in questione;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF
(nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata
e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob
considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario
della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella
misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro
ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la
Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del
medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione
stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della
sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze:
a) con riguardo alla gravità oggettiva della violazione, i fatti assumono particolare rilievo in
ragione del pregiudizio arrecato allo svolgimento dei compiti istituzionali della Consob,
atteso che la correttezza e l'affidabilità dei dati sulle transazioni in strumenti finanziari
derivati trasmesse all’Autorità in adempimento degli obblighi di transaction reporting sono
rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati,
sia ai fini del corretto adempimento degli obblighi di scambio delle informazioni con le altre
Autorità nazionali competenti, con l’Esma e con il Sistema Europea di Banche Centrali, ai
sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR.
Con riguardo alla durata della violazione, va considerato che alla luce della documentazione
in atti la data di inizio delle violazioni non risulta determinabile in maniera univoca per tutti i
profili criticità emersi. In particolare, con riferimento alla omessa segnalazione della gamba 2
delle operazioni in derivati concluse per conto dei clienti-persone fisiche, l’omissione si è
protratta dal 1° novembre 2017 al 25 settembre 2020. Con riferimento invece alla mancata
segnalazione dei dati sulla valutazione e sulle garanzie relativi a n. 80.250 contratti conclusi
per conto dei clienti persone fisiche, l’omissione si è protratta dal 25 settembre 2020 al 14
ottobre 2021. Infine, con riferimento alla mancata adozione di adeguati presidi interni di
controllo, il periodo di riferimento della violazione va dal 1° novembre 2017 al 7 ottobre
2021;
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b) la violazione risulta ascrivibile alla Banca a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto di Banca
Sella Holding S.p.A. risulta pari a 781.262 migliaia di euro e il margine di intermediazione di
gruppo è pari a 104.755 migliaia di euro;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o
perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni;
e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei
pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) la Banca ha mostrato, sia in sede di vigilanza che nell’ambito del procedimento sanzionatorio,
un atteggiamento cooperativo e trasparente, avendo concorso ad evidenziare le anomalie
accertate e riconoscendo la materiale sussistenza dei fatti emersi;
g) non risultano precedenti violazioni in materia finanziaria già sanzionate dalla Consob
commesse dalla Banca;
g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo;
h) non si ravvisano potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) la Banca, sin dall’emersione delle anomalie rilevate, ha avviato iniziative tese alla
comprensione dei problemi che le avevano generate, curando l’adozione di appropriati
interventi correttivi, al fine di assicurare la correttezza del reporting;
CONSIDERATO che si è in presenza della mancata adozione da parte della Banca di
adeguati presidi a verifica della corrispondenza tra quanto segnalato al Trade Repository e quanto
presente nei libri interni, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati; le
protratte omissioni informative o erronee segnalazioni attinenti alle garanzie e ai contratti in
generale si collocano a valle di tale condotta e ne costituiscono l’invitabile ricaduta operativa; esse
devono pertanto essere considerate unitariamente, risultando peraltro tutte accomunate dall’effetto
di aver precluso all’Autorità di disporre in via generale di un quadro informativo completo
sull’operatività in derivati della Banca;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle
valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente
delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
DELIBERA:
nei confronti di Banca Sella Holding S.p.A., con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1
C.F./P.I. 01709430027, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro
60.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento mediante il modello del quale si allega fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite
invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob –
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Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata: consob@pec.consob.it.
La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte
d’Appello competente per territorio.
IL PRESIDENTE
SA
Paolo Savona
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Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.
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