BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO SCPA
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 5 Apr 2023
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11949
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA BANCA
POPOLARE DEL MEDITERRANEO S.C.p.A. PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 21 E 23 DEL D. LGS. N. 58/1998 E
RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
1
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Tuf»);
VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29
ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob» o
«Regolamento Congiunto»);
VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007
e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Intermediari adottato con propria Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.
18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza informativa svolta dalla Divisione
Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (nel prosieguo «Divisione
Intermediari»), ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998, nei confronti della
Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., avente sede legale a Napoli, via Depretis n. 51 (di seguito
anche «la Banca» o «la Società») con riguardo alla sottoscrizione di azioni della stessa Banca in sede
di aumento di capitale, per un ammontare di 6,5 milioni di Euro, da parte di alcuni investitori, tra il
2016 e il 2019;
CONSIDERATO che, all’esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti
svolti, la Divisione Intermediari ha rilevato l’omissione degli adempimenti previsti dalla disciplina in
materia di servizi di investimento in occasione del richiamato aumento di capitale, di seguito
rappresentati:
I. la sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento
prima dell’acquisto delle azioni;
II. l’informativa sui rischi della specifica tipologia di strumento finanziario;
III. la gestione del conflitto di interesse insito nell’attività di c.d. self-placement;
IV. l’attività di profilatura ai fini della prestazione dei servizi di investimento del
socio/cliente;
V. la valutazione dei profili di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni
disposte per l’acquisto delle azioni;
VISTA la lettera del 29 luglio 2022, notificata in pari data, con cui, sulla base dell’attività di
vigilanza svolta, la Divisione Intermediari ha contestato alla Banca Popolare del Mediterraneo
S.C.p.A., ai sensi degli artt. 190 e 195 del Tuf, come novellati dal D. Lgs. n. 72/2015, le suindicate
ipotesi di violazione:
2
A) con riguardo al profilo sub I, dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che impone
agli intermediari di redigere per iscritto i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e
dell’art. 37 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art.
37 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che stabiliscono il contenuto minimo dei
contratti in materia di prestazione di servizi di investimento;
B) con riguardo al profilo sub II, dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998,
che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al
meglio l'interesse dei clienti, e di operare in modo che siano sempre adeguatamente informati e dell’art.
36 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 31 del
Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), che disciplina le informazioni sugli strumenti
finanziari da fornire ai clienti, ivi inclusi i rischi ad essi connessi;
C) con riguardo al profilo sub III, dell’art. 21, comma 1-bis, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 58 del
1998 (già art. 21, comma 1-bis, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 58 del 1998)3 e dell’art. 92 del Regolamento
Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 23 del Regolamento
Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007) che impongono agli intermediari di adottare
misure volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti,
nonché di informarli chiaramente della natura generale e/o delle fonti di detti conflitti, qualora i presidi
adottati non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi dei
clienti;
D) ed E) con riguardo ai profili sub IV e sub V, dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs.
n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
per servire al meglio l'interesse dei clienti, e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e degli
artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già
artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), concernenti gli obblighi
per gli intermediari in tema di profilatura del cliente e di valutazione di adeguatezza e appropriatezza
degli investimenti;
RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta della
facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 5 agosto 2022, con cui la Banca ha formulato un’istanza di accesso agli atti
relativi al procedimento sanzionatorio, accolta con nota del 1° settembre 2022;
VISTA la nota del 5 agosto 2022, con cui la Banca ha formulato un’istanza di proroga di trenta
giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti, accolta in data 5 settembre
2022;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla parte con nota del 20 ottobre 2022;
VISTA la Relazione per la Commissione del 2 febbraio 2023, con cui l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata, ha
espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei
confronti della Banca, formulando conseguenti proposte in ordine all’imputabilità degli stessi e alla
determinazione della relativa sanzione (“Relazione USA”);
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione USA è stata trasmessa alla parte;
VISTE le controdeduzioni difensive scritte presentate dalla parte in replica alla Relazione USA;
RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le Violazioni contestate;
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VISTO l’art. 190 del Tuf nella versione ratione temporis vigente, il quale, per la mancata
osservanza degli artt. 21 e 23, comma 1, del Tuf e delle disposizioni generali o particolari emanate
sulla base di tali articoli, prevede l’applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a Euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento
del fatturato, quando tale importo è superiore a Euro cinque milioni e il fatturato è determinabile;
RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall’art. 21 del Tuf e
delle relative disposizioni attuative, gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del Tuf, nelle relative
versioni ratione temporis vigenti, prevedono che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, rispettivamente:
(a) nei confronti delle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell’ordine di
eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento,
quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità;
(b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa
offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del Tuf (nel testo
vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e
dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob
considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della
sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui
essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo
soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) - quanto alla gravità, le violazioni accertate, pur essendo connotate da scarsa lesività
nel caso concreto, si sono sostanziate nella colpevole disattivazione dei presìdi
procedurali e comportamentali posti a tutela degli investitori dalla disciplina dei
servizi di investimento, con riguardo ad un’operazione in conflitto di interesse in
merito alla quale i sottoscrittori sono risultati privi di una proporzionata gestione del
connesso conflitto di interessi e di adeguata informativa circa le caratteristiche e i
rischi degli strumenti finanziari offerti, tra cui la possibile difficoltà di smobilizzo
dell’investimento, considerato il carattere illiquido delle azioni, nonché della
prescritta profilatura, strumentale alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza;
- le violazioni accertate hanno ad oggetto una quota di capitale sottoscritta da n. 361
soggetti, per un incremento del capitale sociale pari a circa 6,5 mln/euro;
- quanto alla durata dell’illecito, lo stesso si è protratto in relazione al profilo A) dal
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3 gennaio 2018 al 24 aprile 2019 e in relazione ai profili B), C), D) ed E) dal 1°
agosto 2017 al 24 aprile 2019;
b) le violazioni risultano ascrivibili alla Banca a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 30 giugno risulta
pari a 10.358.537 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con una perdita pari a
euro 1.203.995;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi
ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi
attraverso le violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione la Banca ha collaborato con la Consob
nell’ambito dell’attività di vigilanza informativa;
g) nei confronti della Banca non risultano sanzioni applicate in precedenza per violazioni
in materia finanziaria;
g-bis) tale indice è irrilevante nel procedimento de quo;
h) non si rilevano potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) la Banca ha promosso interventi finalizzati a rimuovere le carenze riscontrate;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del “cumulo
giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;
RITENUTO altresì, ai fini dell’applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia
rappresentata dalla violazione C), in considerazione del fatto che nel caso di specie la mancata
predisposizione di presidi idonei alla gestione del conflitto di interessi, accresciuto dalle esigenze di
ampliamento della compagine sociale che hanno interessato l’Intermediario a partire dal 2015, ha
assunto un rilievo significativo alla luce del rischio insito nell’attività di c.d. self-placement dei titoli
in discorso, in cui la Banca, oltre ad essere emittente dei medesimi, ha ricoperto anche il ruolo di
distributore, nonché in relazione alla possibile difficoltà di smobilizzo dell’investimento, considerato
che tali azioni non risultano scambiate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di
negoziazione né assistite da altre forme di supporto alla liquidità. Tali circostanze avrebbero pertanto
richiesto una proporzionata tutela dell’investitore al momento dell’investimento;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle
valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera
e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
DELIBERA:
nei confronti della Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., avente sede legale a Napoli, via
Depretis n. 51, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 40.000,00 (pari alla
sanzione di euro 30.000,00 per la violazione “C”, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo
giuridico, di euro 10.000,00), di cui alla stessa è contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento dell’indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello
allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
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scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo
periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla
Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
IL PRESIDENTE
SA
Paolo Savona
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