BANCA AKROS SPA
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 27 Jan 2021
- Country
- Italy
- Legal framework
- EMIR
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 11945
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DI BANCA AKROS S.P.A.
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 SUGLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE
CONTROPARTI CENTRALI E I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI, ADOTTATO DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA IN DATA 4 LUGLIO 2012
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
1
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell'Unione europea in data 4 luglio 2012 («Regolamento EMIR»);
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.
18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio
Post Trading, (di seguito anche “DME”), concernente la qualità dei dati segnalati ai sensi
dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), con particolare riguardo alla correttezza
delle segnalazioni dei contratti derivati in essere al 06/09/2019 riferiti a Banca Akros S.p.A. (“Banca
Akros”, “Akros” o “la Banca”);
VISTA la nota del 29 aprile 2020, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato
a Banca Akros, ai sensi degli artt. 193-quater e 195 del TUF, il mancato assolvimento degli obblighi
di cui al citato art. 9, comma 1, del Regolamento EMIR, per non aver:
• segnalato tempestivamente alle Trade Repository n. 8.837 operazioni in contratti derivati per
un valore nozionale di circa euro 13 miliardi, concluse nel periodo compreso tra il 1° ottobre
2018 e il 31 luglio 2019;
• adottato tempestivamente gli adeguati presidi a verifica della regolare segnalazione dei contratti
derivati alle Trade Repository, figurando uno scenario parziale della sua operatività in derivati
per il periodo oggetto della presente contestazione;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Banca è stata resa edotta delle
facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e
documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 28 maggio 2020, con la quale Akros ha formulato istanza di accesso agli
atti agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 18 giugno 2020,
con cui sono stati contestualmente trasmessi gli atti richiesti;
VISTA la nota del 22 giugno 2020, con la quale la Banca ha formulato istanza di proroga del
termine per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti;
RILEVATO che a detta richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 26 gennaio 2020;
2
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca con nota del 30 luglio 2020;
VISTA la Relazione per la Commissione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative,
esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata
dalla Banca, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti
oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e
quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione USA”);
VISTA la nota del 20 novembre 2020, con cui è stata trasmessa a Banca Akros copia della
citata Relazione USA;
VISTA la nota del 17 dicembre 2020 con la quale la parte ha fornito le proprie
controdeduzioni difensive;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle controdeduzioni ripropongono
fondamentalmente - dando risalto a taluni specifici aspetti - le argomentazioni formulate nella
precedente sede difensiva e che, pertanto, non presentano elementi di novità, lasciando immutato il
quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni
Amministrative;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, il mancato
assolvimento da parte di Banca Akros degli obblighi di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento
EMIR, di cui alla citata lettera di contestazione del 29 aprile 2020;
VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede
che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all’art. 9 del Regolamento EMIR da parte di una
società o di un ente, sia applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a
euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, del
medesimo decreto legislativo;
RILEVATO che, per il caso di violazioni delle norme, tra gli altri, del Regolamento EMIR
richiamate dall’articolo 193-quater, comma 1, del TUF, l’art. 194-septies, lett. e-ter), del medesimo
TUF prevede che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie,
una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il
soggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o
pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata;
RITENUTO che, nel caso di specie, non siano sussistenti i presupposti per l’applicazione
della sanzione consistente della dichiarazione pubblica, poiché le violazioni contestate, ancorché
siano cessate, non appaiono connotate da scarsa offensività;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, che l’art. 194-bis del TUF
prevede che “nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal
presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in
particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le
seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
3
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in
cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo
soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa,
al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della quantificazione della
sanzione pecuniaria assumono rilievo le seguenti circostanze:
a) con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, il pregiudizio arrecato dall’illecito allo
svolgimento dei compiti istituzionali della Consob, atteso che la correttezza e l'affidabilità dei
dati sulle transazioni in strumenti finanziari derivati trasmesse all’Autorità in adempimento
degli obblighi di transaction reporting sono rilevanti sia ai fini dello svolgimento da parte
della stessa dell’attività di vigilanza sui mercati, sia ai fini del corretto adempimento degli
obblighi di scambio delle informazioni con le altre Autorità di competenti, con l’ESMA e con
il Sistema Europea di Banche Centrali, ai sensi dell’art. 84 del Regolamento EMIR; in senso
attenuante della gravità va, peraltro, considerato che, secondo quanto comunicato dalla Banca,
i deal non segnalati rappresentano l’1,41% della complessiva operatività annuale in derivati
della Banca;
con riguardo alla durata della violazione, l’arco temporale della stessa, come dedotto in
contestazione, va dal 1 ottobre 2018 al 31 luglio 2019;
b) la violazione risulta ascrivibile a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta
pari a circa euro 748.092 mila Euro;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o
perdite evitate dalla Banca attraverso le violazioni;
e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l’ammontare dei
pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) la cooperazione della Banca nel corso dell’intera istruttoria relativa all’accertamento
dell’illecito in esame;
g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria
commesse dalla Società;
g-bis) detto indice non rileva per il procedimento de quo;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) il ravvedimento operoso della Banca che, con riguardo alle criticità rilevate, ha provveduto
a conformarsi all’obbligo di segnalazione e ha posto in essere gli interventi correttivi al fine di
assicurare anche in futuro la correttezza del reporting;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle
valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera
e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
4
DELIBERA:
È applicata nei confronti di Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Eginardo,
29, 20149, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 30.000, della quale è contestualmente
ingiunto alla medesima il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati
nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della
Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte
d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
Related registers
- MiFID Register NCA-level enforcement actions
- EU Sanctions Commission restrictive measures
Data sourced from the ESMA sanctions and enforcement register, updated weekly.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding