AMF CAPITAL LIMITED
1 of 54 sanctions recorded for Italy.
- Sanction date
- 13 Dec 2018
- Country
- Italy
- Legal framework
- MiFID
- Nature of sanction
- Administrative sanction and measure
- ESMA sanction ID
- 12385
Sanction text
Original language: Italian. Text is published as-is from ESMA.
APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
AMF CAPITAL LIMITED PER VIOLAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
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VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera
n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo «TUF») nel testo ratione
temporis vigente e, in particolare, il suo art. 18, comma 1, secondo cui l’esercizio in via
professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a
determinati soggetti - SIM, banche e altre imprese di investimento - in possesso di specifici
requisiti ed all’uopo debitamente autorizzati;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. d), del TUF, secondo cui per «strumenti finanziari» si
intendono: «contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’) ‘swap’,
accordi per scambi futuri di tassi di interesse o rendimenti, e altri contratti derivati connessi a
valori mobiliari, valute, tassi di interesse, o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziario misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o
attraverso il pagamento di differenziali in contanti»;
VISTO l’esposto inviato da una risparmiatrice italiana il 24 settembre 2015, con cui la
stessa ha, tra l’altro, rappresentato di esser stata contattata da un operatore attivo per conto del sito
web www.italimarkets.com (di seguito, anche solo «sito»), che le avrebbe offerto la possibilità di
operare in strumenti finanziari;
VISTA la richiesta formulata dalla Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Vigilanza sui
Fenomeni Abusivi (di seguito, anche solo «DTC») il 28 settembre 2015 e la correlata nota di
riscontro inviata il 30 settembre 2015 dalla Divisione Ispettorato (di seguito, anche solo «DIS»),
con cui la stessa ha riferito degli esiti delle verifiche svolte sul sito www.italimarkets.com nei giorni
28-30 settembre 2015, evidenziando, tra l’altro, che il predetto sito era disponibile anche in lingua
italiana e offriva servizi di investimento in opzioni binarie, tramite la piattaforma ivi presente,
accessibile previa registrazione e apertura di un conto su cui versare somme di denaro;
RILEVATO che, dalle verifiche svolte dalla DIS, è tra l’altro emerso che nella pagina
«Contattaci» del sito erano indicate, quali gerente dello stesso, tra l’altro, la società «AMF Capital
Limited» (di seguito, anche solo «AMF») risultata non autorizzata alla prestazione in Italia di servizi
e attività di investimento non essendo iscritta nell’Albo, tenuto dalla Consob, delle imprese di
investimento extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia;
VISTE le note della DTC del 2 ottobre 2015, con cui la stessa ha inviato, tra l’altro, ad
AMF un richiamo d’attenzione chiedendo, altresì, l’inoltro di documentazione idonea a comprovare
l’adozione di opportuni presidi al fine di garantire che l’attività svolta non violasse la disciplina
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italiana in materia di prestazione di servizi di investimento, e del 14 ottobre 2015, con cui la
Divisione ha sollecitato il riscontro della predetta nota, entrambe rimaste inevase;
VISTA la richiesta inoltrata dalla DTC il 30 ottobre 2015 e la successiva nota di riscontro
della DIS del 4 novembre 2015, con cui quest’ultima ha riferito dell’esito delle verifiche di follow-
up effettuate sul sito il 3 novembre 2015, da cui è emerso che lo stesso presentava contenuti
analoghi a quelli rilevati nell’ambito del precedente accertamento;
VISTA la «comunicazione a tutela» dei risparmiatori italiani pubblicata il 23 novembre
2015, con cui la Consob ha, tra l’altro, reso noto che la società AMF Capital Limited non era
autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e,
quindi, neanche attraverso il sito internet www.italimarkets.com;
VISTA la nota del 18 dicembre 2017, pervenuta all’interessato il 3 maggio 2018, con cui la
Consob, tenuto conto che:
- l’operatività svolta tramite il sito www.italimarkets.com integrava l’illecito amministrativo di
esercizio abusivo verso il pubblico di servizi di investimento, che risaliva a data antecedente
all’8 marzo 2016, a partire dalla quale il compimento di condotte di intermediazione abusiva
è divenuta non più sanzionabile sul piano amministrativo per effetto dell’entrata in vigore
delle modifiche al TUF introdotte dal d.lgs. n. 72 del 12 maggio 2015;
- che tale condotta illecita era ascrivibile, tra l’altro, alla società AMF Capital Limited, quale
obbligata in solido con il suo director;
- ha contestato, tra l’altro, alla società AMF Capital Limited, ai sensi dell’art. 195, comma 9,
del TUF, nel testo ratione temporis vigente, la violazione dell’art. 18, comma 1, del
medesimo Testo Unico, avendo tale società - in assenza delle prescritte autorizzazioni alla
prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e attività di
investimento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo Testo Unico - proposto agli investitori
italiani, nel periodo compreso tra il 28 settembre 2015 ed il 3 novembre 2015, la possibilità,
tramite la piattaforma di trading presente sul sito internet www.italimarkets.com e previa
apertura di un account, di negoziare diverse tipologie di opzioni binarie;
RILEVATA l’impossibilità di procedere a notifica della medesima nota di contestazioni, ai
sensi dell’art. 190, comma 1, del TUF, anche al director al tempo dei fatti della società AMF;
RILEVATO che la parte non ha svolto attività difensiva, benché resa edotta di potersi
avvalere di tali facoltà con la predetta nota del 18 dicembre 2017;
VISTA la Relazione per la Commissione del 14 novembre 2018, con la quale l’Ufficio
Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive
nel senso di ritenere accertato quanto oggetto di contestazione e formulato la conseguente proposta
in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTI accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione e,
conseguentemente, accertata la violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF, vigente al tempo dei
fatti;
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VISTO l’art. 190, comma 1, del TUF, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, il
quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, prevede la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del
quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un
limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche»;
RILEVATO, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare, che l’art. 195,
comma 9, del TUF, in vigore all’epoca dei fatti, prevede che «le società e gli enti ai quali
appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della
sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili»;
TENUTO CONTO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza gli elementi
di seguito indicati:
- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti
dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono
altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
il sito era strutturato in maniera tale da attrarre investitori italiani, vista la disponibilità dello
stesso in lingua italiana;
da quanto risulta agli atti, almeno un soggetto residente in Italia è stato contattato ed invitato
a versare somme di denaro a scopo di investimento, il che dimostra che i gerenti del sito
erano attivi, nelle forme del c.d. cold calling, nella ricerca di investitori;
allo scopo di ingenerare affidamento nei confronti di quanti fossero venuti in contatto con il
sito, erano presenti nello stesso delle affermazioni false o comunque ingannevoli, quali: a)
l’asserito possesso (da parte di altro soggetto ivi indicato, a cui sembrerebbe ricollegabile il
sito) dell’autorizzazione rilasciata parte dell’Autorità di vigilanza inglese, risultata non
esistente; b) la presentazione del sito www.italimarkets.com quale «leader del trading online
in Opzioni Binarie con la più recente tecnologia finanziaria per garantire l’affidabilità delle
negoziazioni, trasparenza dei dati, sicurezza e privacy delle informazioni»;
per quanto concerne l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, la circostanza che AMF non ha interrotto l’attività in Italia a
seguito del richiamo d’attenzione del 2 ottobre 2015 e del successivo sollecito del 14 ottobre
2015 inviati dalla DTC, né ha adottato eventuali presidi, volti a escludere la possibilità per
investitori italiani di aderire ai servizi offerti;
quanto alla durata, la violazione è stata posta in essere in un periodo di tempo non
particolarmente protratto, durato quantomeno dal 28 settembre 2015 al 3 novembre 2015;
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CONSIDERATO, altresì, che la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento
professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di
rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che
svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all’autore
dell’illecito quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di
accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in
esso richiamati;
DELIBERA:
è irrogata nei confronti della società AMF Capital Limited (con sede in Suite 305 Griffith
Corporate Centre, PO BOX 1510 Beachmont, Kingstown, Saint Vincent & Grenadines, Lesser
Antilles), ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, una sanzione amministrativa pecuniaria
dell’importo di euro 15.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto alla stessa il
pagamento.
Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte
nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata per estratto sul sito della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello
competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese
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